Il decreto 31 Dicembre 2021 ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo interessanti i materiali avanzati e nanotecnologia, la fotonica e micro/nano elettronica, i sistemi avanzati di produzione le tecnologie delle scienze della vita, l’intelligenza artificiale e la connessione e sicurezza digitale.
Modelli organizzativi innovazione ISO 56002:2021 e sicurezza delle informazioni ISO 27001:2017
Nell’ambito di questo decreto abbiamo estratto parte degli articoli più interessanti riguardanti:
L’ambito operativo (Art.1)
I soggetti beneficiari (Art.2)
I progetti ammissibili (Art.3)
Le spese e i costi ammissibili (Art.4)
Le agevolazioni concedibili (Art.5)
Le specifiche tecnologie a cui sono destinate le agevolazioni (All.1)
Le aree di intervento a cui sono destinate le agevolazioni (All.2)
Per il testo originario e completo del decreto 31 dicembre 2021 si rimanda alla consultazione della (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2022)
Ambito operativo (Art.1)
1. Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto 24 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi per l’innovazione sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le regioni, le province autonome e le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell’accordo quadro di cui all’art. 7.
2. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Soggetti beneficiari (Art.2)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) Imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni, di servizi o attività di trasporto
b) Imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
c) Imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale
d) Imprese che esercitano attività ausiliarie alle imprese dei punti a e b
e) Centri di ricerca
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti
Progetti ammissibili (Art.3)
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell’allegato 1.
Le specifiche tecnologie a cui sono destinate le agevolazioni – (ALL.1) (KETs – Key Enabling Technologies) :
Materiali avanzati e nanotecnologia
Fotonica e micro/nano elettronica
Sistemi avanzati di produzione
Tecnologie delle scienze della vita
Intelligenza artificiale
Connessione e sicurezza digitale
Aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro «Sfide globali e competitività industriale» del Programma «Orizzonte Europa» (ALL.2)
Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» è istituito sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di massimizzare l’integrazione e le sinergie tra le rispettive aree tematiche e garantire nel contempo livelli di impatto per l’Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa»
Aree di intervento
Tecnologie di fabbricazione
Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
Tecnologie abilitanti emergenti
Materiali avanzati
Intelligenza artificiale e robotica
Industrie circolari
Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Malattie rare e non trasmissibili
Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata
Impianti industriali nella transizione energetica
Competitività industriale nel settore dei trasporti
Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
Mobilità intelligente
Stoccaggio dell’energia
Sistemi alimentari
Sistemi di Bio-innovazione nella bioeconomia dell’Unione
Sistemi circolari
Spese e costi ammissibili (Art.4)
Sono ammissibili alle agevolazioni, di cui al presente decreto, le spese e i costi relativi a:
a) Il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto
b) Gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo
c) I servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
d) Le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto
e) I materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto
Agevolazioni concedibili (Art.5)
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
a) Il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% (cinquanta percento) dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
b) Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all’art. 3, comma 1 ed alle imprese agricole di cui all’art. 3, comma 2, nel limite del 20% (venti percento) del totale dei costi ammissibili di progetto.
Il Regolamento GBER semplifica le procedure per la concessione degli aiuti di Stato che perseguono importanti interessi dell’UE, come la creazione di posti di lavoro e l’aumento della competitività e incoraggia gli Stati europei ad utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.
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